La redazione del testamento in caso di malattie contagiose, calamità
pubbliche o infortuni
Al di fuori delle forme testamentarie
sopra citate il nostro codice civile prevede i cosiddetti testamenti speciali.
Sono così definiti perché la
possibilità di ricorrere alla loro redazione è legata a circostanze molto
particolari e straordinarie.
Sebbene prevedano dei vincoli formali
minori hanno il limite di avere un’efficacia limitata nel tempo.
L’articolo 609 del codice civile
prevede che quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie di
redazione del testamento, perché si trova in luogo dove domina una malattia
reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d'infortunio, il
testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo,
dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di
due testimoni di età non inferiore a sedici anni.
Il testamento deve essere redatto e
sottoscritto da chi lo riceve e deve essere sottoscritto anche dal testatore e
dai testimoni.
Se il testatore o i testimoni non
possono sottoscrivere, se ne indica la causa.
Il testamento redatto in queste
circostanze perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che
ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.
Se il testatore muore nell'intervallo
di tempo previsto, il testamento deve essere depositato, appena è possibile,
nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.