Il testamento a bordo di nave
Un’altra ipotesi di testamento
cosiddetto speciale è quello scritto a bordo di una nave ed è disciplinato
dagli articoli 611, 612, 613, 614 e 615 del codice civile.
Durante il viaggio per mare il
testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa.
Nel caso in cui sia il comandante
della nave a dover fare testamento questo può essere ricevuto da colui che lo
segue immediatamente in ordine di servizio.
Per quanto concerne la forma
l’articolo 612 del codice civile prevede che il testamento a bordo della nave
deve essere redatto in doppio originale
alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore,
dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni
non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento è conservato tra i
documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale
nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Se la nave approda a un porto estero
in cui vi sia un'autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare
all'autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia
dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul
ruolo di equipaggio.
Al ritorno della nave sul territorio
della Repubblica Italiana i due originali del testamento o quello non
depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima
locale insieme con la copia della predetta annotazione.
Della consegna si rilascia
dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.
L'autorità marittima o consolare
locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il
verbale e gli atti ricevuti al Ministero della Marina o al Ministero delle
comunicazioni secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave
della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero
ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro
all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del
testatore.
Anche il testamento redatto a bordo di
una nave ha un termine di efficacia ed in particolare il testamento fatto
durante il viaggio per mare, nelle forme sopra descritte, perde la sua
efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile
fare testamento nelle forme ordinarie.